Il Risk Management assicurativo è uno dei principali strumenti su cui le Compagnie di settore possono contare per fronteggiare i crescenti livelli di competizione del comparto, la cui conformazione ha ormai assunto una dimensione transnazionale. Tutte le realtà imprenditoriali sono stimolate a ricercare sempre maggiori livelli di efficienza operativa e di efficacia competitiva, ma è ormai evidente che tali risultati non possano essere raggiunti prescindendo da un elemento cardine: una coerente gestione dei rischi di varia natura che possono interessare l’impresa.
Gli input di Solvency II sul Risk Management assicurativo
Questa funzione, a sua volta, deve sottostare a istanze superiori di provenienza legislativa. La Direttiva Solvency II, introdotta come progetto di riforma dell’attuale regime di vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione, prevede infatti che il sistema di Risk Management assicurativo gestisca e copra rischi di diversa natura, quali:
– rischi di sottoscrizione
– rischi di mercato
– rischi di credito
– rischi operativi
In questo quadro, la promozione di una funzione di Risk Management da parte delle stesse Compagnie agevola l’attuazione del sistema di gestione del rischio, in linea con i propositi del legislatore comunitario. Ma gli adempimenti non sono lasciati alla discrezione dell’azienda: la Direttiva prevede infatti che ogni impresa di assicurazione debba procedere regolarmente, come momento integrante della propria strategia operativa, allavalutazione interna del rischio e della solvibilità globale, compatibile con il profilo di rischio specifico e i limiti di tolleranza del rischio approvati, secondo la metodologia Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).
La valutazione interna alla luce della Direttiva europea
Che cosa significa tutto ciò, in termini concreti?
Per attuare quanto previsto da Solvency II, le Compagnie assicurative devono, in sostanza, mettere in atto processi che consentano di individuare e misurare correttamente il rischio cui sono esposte nel breve e lungo termine. Non solo.
Tali valutazioni devono anche consentire di intercettare possibili eventi o cambiamenti delle condizioni economiche, potenzialmente sfavorevoli per la loro posizione finanziaria globale.
La valutazione interna dovrà inoltre consentire alla Compagnia di analizzare:
- l’osservanza continua dei requisiti patrimoniali minimi e di solvibilità rispetto ad una situazione di rischiosità reale;
- il rispetto dei requisiti riguardanti le riserve tecniche;
- gli eventuali scostamenti significativi del profilo di rischio dalle ipotesi sui cui si fonda il calcolo del Solvency Capital Requirement (SCR), la cui quantificazione può variare a seconda del modello di calcolo prescelto.
Va infatti notato che la Direttiva Solvency II prevede la possibilità di adottare, in alternativa alla formula standard di calcolo del SCR, anche modelli interni, previa approvazione delle Autorità di vigilanza competenti. Grazie a questa apertura alla “personalizzazione”, il legislatore intende consentire una più sofisticata valutazione economica del SCR orientata al rischio, tenendo tuttavia presente che questo comporta ulteriori adempimenti metodologici e di contenuti da parte della funzione di Risk Management (per la costruzione, applicazione e convalida del modello interno, il reporting dei risultati e le eventuali proposte di modifica e l’analisi dei risultati del funzionamento del modello).
Insomma, a conti fatti l’Own Risk and Solvency Assessment consente a chi si occupa del risk management una duplice scelta:
– aderire ai modelli standard;
– adeguarsi a un modello interno di valutazione, i cui risultati, in caso di adozione, vengono calibrati nella misurazione del rischio in modo da determinare con maggior precisione il requisito patrimoniale di solvibilità.
In questo quadro, la procedura di valutazione si presenta sia come un monitoraggio interno all’impresa integrato nelle decisioni strategiche sia come uno strumento di vigilanza sul profilo di rischio e sulla solvibilità aziendale.
Dal settore bancario a quello assicurativo
Gli adempimenti previsti dalla Direttiva Solvency II hanno di fatto esteso al settore assicurativo funzioni che prima erano riservate a quello bancario. Con un’impostazione accomunata a Basilea II dalla struttura a tre pilastri, fondati sul potenziamento dei sistemi di controllo e sul Risk Management assicurativo, ora le imprese del comparto si ritrovano a fronteggiare l’obbligo di introdurre la funzione di Risk Management e di assegnarvi precise responsabilità.
Sarà a questa funzione che spetta, alla luce della valutazione che emerge dal processo ORSA, la produzione di una Relazione di valutazione dei rischi e della solvibilità̀. Tale strumento, fondamentale anche per il processo di vigilanza, fornirà infine le informazioni chiave capaci di fotografare la capacità dell’impresa di identificare e gestire tutti i potenziali fattori di rischio.